Francavilla Angitola - Il Paese del Drago
Verbale del consiglio comunale col quale propone il Regolamento delle Guardie Municipale.
L’anno 1876 il giorno 11 Giugno in Francavilla Angitola Radunatosi il Consiglio Comunale nel solito luogo delle sue adunanze in prima convocazione ed in riunione straordinaria superiormente autorizzata con nota sottoprefettizia del 9 marzo 1876 n. 126.
Presieduto dal sig. Farina Vincenzo assessore 1° pel sindaco impedito.
All’appello nominale risposero i signori Consiglieri:
Aracri Bruno, Bivona Tommaso, Costa Domenico, Carnovale Francesco, Gulli Francesco Antonio, Mannacio Soderini Scipione, Pittelli Francesco Saverio, ….. Antonio, Servello Gerardo, Solari Vincenzo.
Conosciuto sufficiente il numero dei Consiglieri presenti a poter deliberare il Presidente ha fatto dar lettura della su riferita nota sottoprefettizia con la quale comunica le ministeriali disposizioni per talune modifiche d’apportarsi al regolamento delle Guardie Municipali di questo comune formulato da questo consiglio in seduta del 22 marzo 1874.
Il Consiglio presa cognizione della ripetuta nota passa a modificare come appresso il seguente Regolamento.
Formazione e destinazione delle Guardie
Art.1 – E’ costituito un guardia Municipale per il servizio interno del Comune di Francavilla Angitola , il cui disimpegno è destinato a procurare l’osservanza di tutti i regolamenti municipali. Potranno esserne nominate altre a seconda dell’esigenza del servizio.
Art. 2 – Per l’ammissione debbono concorrere i seguenti requisiti:
Art. 3 – Il Guardia ammesso per la ferma starà a disposizione del Sindaco o da chi ne fa le sue veci in un ramo di sue attribuzioni il quale dovrà tenere presente la buona condotta ed i servizi i prestati ed i servizi prestati ed in coerenza di altri potrà riferirlo. In ogni caso la ferma non potrà essere minore di un anno.
Art.4 – L’individuo ammesso dovrà fornirsi la divisa ed oggetti di corredo come sono determinati dall’annessa Tabella , tranne quelli che saranno forniti dal Municipio.
Art.5 – Le ferite riportate in servizio danno un diritto immediato a metà dello stipendio se hanno reso l’individuo inabile a continuare il servizio, ed a provvedere col lavoro al proprio sostentamento. Le ferite meno gravi, ma che a giudizio della Giunta rendono l’individuo inabile a proseguire o riprendere il servizio, daranno diritto ad un quarto della pensione.
Art.6 – Nel caso in cui il servizio sarà affidato a più Guardie sarà promosso colui che avrà più meriti , ed in pari condizioni colui che gode l’anzianità di servizio.
Art.7 – Le Guardie verranno iscritti per ordine di ammissioni sopra un ruolo indicante il nome cognome, il nome dei genitori, età, luogo di nascita, domicilio, le condizioni e connotati personali, lo stato di famiglia. Il ruolo dovrà portare in margine per le osservazioni.
Art.8 – Lo stipendio sarà annualmente fissato dal Consiglio nel Bilancio. Potrà aumentarsi se il servizio è maggiore. In tutti i casi non potrà essere inferiore a £ 150.
Disciplina
Art. 9 - Il Guardia dovrà sempre vestire l’uniforme nel Comune e suo territorio. E’ suo debito di tenere gli oggetti di abbigliamento con ….e qualora fossero indumenti rifornirsi di nuovo a sue spese. In mancanza saranno forniti dal Municipio, il quale ne anticiperà le spese ritenendosi il quarto sulle paghe mensili, più una multa non minore di lire 25, né maggiore di 50.
Art. 10 – Il Guardia sarà passato in rivista almeno una volta al mese da un assessore Delegato. La rivista avrà per oggetto di verificare la tenuta degli oggetti di vestiario o delle armi.
Art. 11 – Il Guardia dipenderà dalla Giunta, alla quale è obbligato di riferire quanto di importante nel servizio potrà conoscere, e alla stessa derigere i verbali di contravvenzione e riferire quanto altro conoscerà in materia di servizio. Qualora vi sia un Capo Guardia e più Guardie Municipali ciascuna di essa dipenderà direttamente dal Capo, cui dovrà tutto riferire salvo l’ubbidienza ed il rispetto daver in materia di servizio a ciascun membro della Giunta.
Del Servizio delle Guardie
Art. 12 –Il servizio del Guardia è permanente dal levare del sole fino a due ore di notte.
Art. 13 – Il Guardia Municipale è destinato a procurare l’osservanza di tutti i regolamenti municipali intesi a garantire il godimento delle cose comuni, la salute, il commodo, e la sicurezza dell’intera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali a loro uso. Quindi senza derogare alla generalità: Vigila il commodo transito e la sicurezza delle strade Comunali procurando l’osservanza delle disposizioni che concernono.
Art. 14 – Vigilerà alla conservazione degli edifizi, alla nomenclatura delle strade, ed alla numerazione delle case e fabbriche. Procurerà di impedire i danni che si arrecassero alle fabbriche di proprietà Comunale, ed alle opere destinate al comodo pubblico nonché alla deturpazione ed imbrattamenti delle pareti edifizi pubblici privati.
Art. 15 – Provvederà all’osservanza dei Regolamenti che tutelano la igiene pubblica. Saranno quindi sotto la sua ispezione.
Vigilerà per qualunque costruzione sia di sterrati, ponti da fabbrica , palchi affinchè non vi sia pericolo di pubblico danno ed in generale per tutto ciò che sia attinente alla sicurezza, comodità ed igiene pubblica.
Art. 16 – Il Guardia è responsabile dell’inosservanza dei regolamenti e dovrà risponderne …..alla giunta, la quale se lo riterrà colpevole applicare le pene stabilite secondo i casi e previsti dagli articoli 34 e 38.
Art. 17 – Oltre il servizio ordinario dovrà il guardia eseguire quei servizi straordinari anche notturni che verranno ordinati sia dal Sindaco come da qualche assessore delegato.
Art. 18 – Il Guardia non può abbandonare la residenza che per soli affari di servizio o mediante permesso rilasciato dal Sindaco, il quale solo potrà accordarlo per circostanze gravi.
Art. 19 – E’ parimente vietato al Guardia di occuparsi di cose e fatti che non si riferiscono alla Polizia Municipale ed alla pubblica sicurezza e non siano specialmente indicati dalle Autorità Superiori, e non rientrino nei doveri comuni ad ogni cittadino.
Art. 20 – Il Guardia dovrà vigilare a tutti gli avvenimenti straordinari. Accorrere in caso d’incendio e pubblici disastri qualunque sia l’ora e prestare aiuto efficace. Si adopererà a far rimuovere con prontezza ogni impedimento alla libera circolazione come la caduta di cavalli, bovi, carri ed ingombri qualsiasi.
Art. 21 - Il Guardia deve perfetta subordinazione ai suoi superiori, rispetto al pubblico, ed anche ai contravventori, coi quali non procederà ad atti di forza, se non nei casi di urgente necessità, e nell’interesse di prevenire nuovi disordini ….i recidivi e fare rispettare le leggi.
Art. 22 - E’ espressamente proibito al guardia di ricevere direttamente o indirettamente mancie o somme da chicchessia ed a qualunque titolo, nello esercizio o per causa della sua qualità, o delle sue funzioni.
Art. 23 – Parimenti è espressamente proibito al Guardia d’introdursi nelle taverne, bettole, caffè, o bordelli ed altri simili luoghi pubblici senza esservi chiamato da flagrante violazione di Legge, o da qualunque altra ragione di ordine pubblico, o della necessità del servizio.
Art. 24 – Dovrà con la massima urbanità ascoltare le domande che gli venissero dirette dai cittadini o dai forestieri e corrisponderci con cortesia e con quelle premure che saranno compatibili col disimpegno del suo servizio.
Art. 25 – Il Guardia per ottenere l’osservanza dei regolamenti dovrà anzitutto brevemente e con parole e con modi urbani insinuare il rispetto ai medesimi, citando gli articoli a cui s’appellano le trasgressioni che vogliosi reprimere, ed evitando le discussioni col trasgressore e con chiunque voglia interloquire a sproposito.
Art. 26 – Il Guardia va tenuto di prestar braccio forte a qualunque pubblico ufficiale od autorità riconosciuta, se ne sarà richiesto nell’interesse della giustizia e dell’ordine pubblico.
Delle Contestazioni
Art. 27 – Il Guardia ha il dovere di constatare le contravvenzioni. Dovrà innanzi tutto aver cura d’impedire che nel Comune si commettano quelle trasgressioni, la cui repressione costituisce l’oggetto primario primario della sua istituzione.
Art. 28 – Prima di constatare alcuna trasgressione il guardia dovrà avvertire i trasgressori ed invitarli a desistere dal fatto illegale se sarà il caso. Qualora si rendesse inutile l’avvertimento, dovrà procedere alla constatazione redigendo un processo verbale nei modi prescritti, invitando se sia possibile qualcuno dei cittadini presenti a testimoniare il fatto.
Art. 29 – Entro le 24 ore dell’accertata trasgressione il guardia farà deposizione avanti il Sindaco delle contravvenzione accertata.
Art. 30 – Sorpresa la trasgressione dovrà immediatamente procedere a tutte quelle indagine, verificazioni ed interrogatori che reputerà utili per assicurare con la maggiore chiarezza il fatto della trasgressione ed il suo autore.
Art. 31 – Nei processi verbali vi sarà espresso l’anno, il mese, il giorno e l’ora della compilazione. Non vi dovranno essere … od interlinee. Così l’estensore che i testimoni dovranno apporre la loro firma in ogni pagina ed infine. Se i testimoni od alcun altro di coloro che hanno preso parte al verbale non sapranno o non vorranno firmare, dovrà essere fatta menzione espressa.
Art. 32 – Qualora per affari di servizio il guardia dovrà introdursi nei cortili interni abitazioni od altri luoghi chiusi dovrà essere accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci in un ramo di pre attribuzioni.
Art. 33 – Nel caso di resistenza violenta per parte dei trasgressori, il guardia avrà facoltà di procedere all’arresto del trasgressore o di coloro che provocassero la liberazione dell’arrestato.
Dovrà in tal caso accompagnare immediatamente l’arrestato presso l’autorità di Polizia giudiziaria e dipenderà dagli ordini della medesima, facendo rapporto scritto se gli verrà richiesto.
Delle mancanze e delle pene
Art. 34 – Al guardia sono applicabili le seguenti pene
Le pene dei numeri 1,2,3, e 4 saranno di competenza del Sindaco.
Quella del numero 5 di competenza della Giunta.
Art. 35 – Saranno punibili con le pene dei N. 1 e 2 le seguenti mancanze.
Art. 36 – Sono punibili con le pene del N. 3 le seguenti mancanze.
Art. 37 – Sarà applicata quella del N. 4
Art. 38 – La recidiva di una pena inferiore dà luogo al grado immediatamente maggiore. L’espulsione dall’impiego potrà aver luogo
Art. 39 – Sull’applicazione delle pene non vi è luogo ad appello.
Art. 40 – Il prodotto delle contravvenzioni è dovuto per un quarto al guardia quando sarà da lui accertato e gli sarà pagato alla fine dell’anno.
Tabella Indicante la divisa e gli oggetti di corredo e di armamento del Guardia Municipale di cui nell’Art. 4 del Regolamento
N. D’ordine |
Vestiario |
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Armamento |
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Fornito dal Municipo |
Dietro lettura e conferma
Il Presidente Vincenzo Farina
Il Consigliere anziano Domenico Costa
Il Sindaco
Per copia conforme
Il Segretario Michele Solari
Il sottoscritto Segretario del Comune di Francavilla Angitola Accerta che il presente regolamento è stato ………………….
Il raro documento mi è stato gentilmente fornito da Lorenzo Malta che ringrazio.
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